Statuto S.O.M.S.

 

Stralcio dello Statuto

della SOCIETA’ OPERAIA l’UNIONE di FRANCOFONTE (legge 15 Aprile 1886, n. 3818)

Titolo I
Natura e scopo della Società
Art. 1 – La Società Operaia di Francofonte richiamandosi agli ideali di libertà e di civile progresso che dal suo sorgere, 12 Marzo 1876, ne hanno sempre ispirato l’azione, ha lo scopo di perseguire l’elevazione morale e materiale delle classi lavoratrici, rafforzandone lo spirito di mutua solidarietà.
Art. 2 – Essa è un sodalizio apolitico senza prefissati limiti di tempo che può tuttavia assumere, ove occorra, la difesa degli interessi del Paese e della classe lavoratrice con iniziative anche autonome e con proposte e richieste agli Enti pubblici.
Art. 3 – Sono compiti della Società Operaia:
a)promuovere l’educazione e l’istruzione civile e tecnica dei suoi soci, potenziandone nel suo seno l’arte, la cultura, i mestieri e lo sport anche attraverso borse di studio, corsi d’aggiornamento professionale, corsi propedeutici allo svolgimento di attività artigianali e libero professionali;

b)curare le manifestazioni ricreative tra i soci;

c)organizzare la mutualità nel sodalizio; venire in aiuto alle famiglie con prole numerosa e dei soci defunti ed in base alla disponibilità economica prevista dal bilancio, previa autorizzazione dell’Assemblea Generale dei Soci, erogare sussidi in tutti i casi di grave malattia dei Soci.

d)estendere e rafforzare i vincoli di solidarietà tra le associazioni consorelle aventi scopi analoghi;

e)favorire forme integrative d’assistenza, gestite direttamente o attraverso i gli enti preposti;

f)stipulare accordi o convenzioni per ottenere, a favore dei Soci, facilitazioni e sconti per prestazioni di carattere sanitario, per l’assistenza farmaceutica, termale o climatica, con fornitori di servizi, con negozi, supermercati e punti vendita in genere, secondo le norme stabilite dal Consiglio d’Amministrazione;

g)cooperare ai programmi locali di sviluppo delle attività lavorative ed assistenziali, ai piani finalizzati al progresso economico dei ceti lavoratori. Promuovere le attività a sostegno delle donne, dei giovani, delle famiglie numerose, dei profughi, degli indigenti e degli emarginati in genere.

Titolo II
Classi di Soci e modalità di ammissione
Art. 4 – La Società si compone di tre classi di Soci:
a)Soci effettivi;

b)Soci effettivi benemeriti;

c)Soci onorari;

Art. 5 – Possono essere ammessi a far parte della Società con la qualifica di Soci effettivi tutti coloro (donne e uomini) che siano d’indiscussa moralità ed abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età.
Art. 6 – I Soci effettivi benemeriti sono nominati dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo tra i Soci effettivi che si siano particolarmente distinti per attaccamento e dedizione al Sodalizio. Ai Soci benemeriti viene rilasciato un attestato di benemerenza ed il loro nome viene trascritto nell’albo dei Soci effettivi benemeriti.
Art. 7 – I Soci onorari sono nominati dall’Assemblea dei Soci, su proposta presentata dal Consiglio Direttivo o da almeno il cinquanta percento del numero dei Soci effettivi, tra le persone che si siano distinte per meriti o servizi resi all’umanità, alla Nazione, alle classi lavoratrici o al Sodalizio. I Soci onorari sono esclusi dal pagamento di ogni forma di contributo. La loro effige rimane esposta nei locali sociali. I Soci onorari non sono né elettori, né eleggibili. Agli stessi non vengono riconosciuti i diritti previsti dall’articolo 20 del presente Statuto.
Art. 8 – La domanda di ammissione, previo versamento della quota di entrata stabilita dal Consiglio Direttivo per classi di Soci, dovrà essere indirizzata al Presidente del Sodalizio, indicando il proprio domicilio, l’arte o la professione esercitata e corredata dai seguenti documenti:
a)certificato di nascita;

b)certificato di residenza;

c)certificato di carichi pendenti;

d)numero di telefono e casella di posta elettronica (se disponibile);

e)copia del documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto, patente di guida);

f)codice fiscale;

Art. 9 – Le domande di ammissione rimangono affisse all’albo sociale per cinque giorni consecutivi e dovranno contenere esplicita dichiarazione, da parte dell’aspirante Socio, di accettazione incondizionata delle norme dello Statuto Sociale.
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo esamina le domande di ammissione e con votazione, mediante scrutinio segreto, ne delibera l’accettazione o il rigetto con la maggioranza relativa dei voti. In caso di rigetto non è richiesta la motivazione di tale provvedimento e si provvederà immediatamente alla restituzione della quota versata. L’aspirante Socio, la cui domanda è rigettata, non potrà riproporla finché durerà in carica il Consiglio Direttivo che ne ha deliberato la reiezione.
Art. 11 – Non possono essere ammessi come Soci coloro:
a)che siano stati condannati ad una pena detentiva e, qualora riabilitati, prima che siano trascorsi due anni dal conseguimento di tale beneficio;

b)che non accettino le norme statutarie in vigore.

c)che siano dediti all’alcool ed agli stupefacenti;

d)che conducano vita dissoluta e contrarie alle norme del vivere civile.

Art. 12 – L’ammissione decorre, in qualunque giorno venga deliberata, dal primo del mese in corso. Il Socio è tenuto a versare la tassa di ammissione, il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Titolo III
Assemblea
Art. 13 – In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di un quarto dei Soci in regola con i pagamenti delle quote sociali.
a)In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti in regola e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione può essere fatta con lo stesso avviso della prima e non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

b)Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

c)Il Socio può essere rappresentato da altro socio mediante delega autenticata dal Presidente o dal Vicepresidente.

d)Ciascun Socio può rappresentare solo un altro Socio.

Art. 14 – Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un quinto dei presenti.
Art. 15 -Su quelle proposte che tendono a modificare lo Statuto non si può deliberare se non con la presenza di un quarto dei Soci.
Art. 16 – Le deliberazioni adottate dall’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, devono essere riportate su apposito registro dei verbali a cura del Segretario che dovrà sotto scriverle insieme al Presidente.
TITOLO IV
NORME SULLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
Art. 17 – Le entrate della Società sono costituite:
a)dalle quote di iscrizione alla Società, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;

b)dai contributi associativi determinati dall’Assemblea;

c)dagli eventuali versamenti volontari dei Soci o di terzi;

d)dai contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere.

e)da eventuali lasciti.

f)da proventi derivanti dall’istituzione di corsi o attività di formazione professionali.

Art. 18 – I contributi associativi sono dovuti per anno solare. Per i nuovi Soci il contributo è dovuto dal mese dell’avvenuta iscrizione.
Art. 19 – Coloro che per qualsiasi causa cessino di far parte della Società potranno successivamente presentare domanda di iscrizione ed essere ammessi, se accettati dal Consiglio Direttivo, ma non potranno far valere i contributi precedentemente versati, né vantare o avere alcun diritto sul patrimonio sociale presente, passato o futuro.
Art. 20 – I Soci effettivi in regola con i pagamenti associativi diventano comproprietari dei locali, degli arredi e delle suppellettili di proprietà della Società e di ciò responsabili, fino al compimento del 65° anno d’età, poi ne saranno solamente responsabili e soggetti, come tutti, alle disposizioni del successivo Titolo V.
TITOLO V
DELLO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
Art. 21 – La decisione di scioglimento della Società deve essere presa dalla maggioranza di almeno tre quarti dei Soci.
Art. 22 – In caso di scioglimento della Società, l’Assemblea generale dovrà nominare un comitato di liquidazione composto da cinque Soci estranei alla gestione del Sodalizio. Il comitato, redatto l’inventario del patrimonio sociale e saldate eventuali passività, provvederà a distribuire fra tutti i Soci effettivi solo l’eventuale rimanenza di cassa.
Titolo VI
UFFICIO DI PRESIDENZA
Art. 23 – L’Ufficio è formato dal Presidente e da tre componenti:

Vice Presidente;
Segretario;
Esattore

Esso è incaricato:

a)della retta esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea generale dei Soci e del Consiglio Direttivo;

b) della redazione del bilancio preventivo e della preparazione del conto consuntivo che annualmente sottoporrà all’esame del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei conti e all’Assemblea generale dei Soci;

c)delle violazioni disciplinari secondo quanto previsto dagli art.11 e 26.

Art. 24 – Al fine di consentire una migliore programmazione della gestione societaria, l’Ufficio di Presidenza ha durata biennale con scadenza naturale al 31 Dicembre, salvo particolari casi (sfiducia, dolo, calamità, lunghe malattie o decesso, etc.).
Art. 25 – Collegio dei Revisori
La gestione del sodalizio è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri soci effettivi, diplomati, laureati o  pratici di contabilità; eletti dal Consiglio Direttivo rimarranno in carica per due anni. Al suo insediamento il Collegio elegge, tra i propri membri, il Presidente dei Revisori.

I revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono la relazione annuale sui bilanci. Le deliberazioni adottate saranno redatte su apposito verbale sottoscritto dai revisori presenti ed affisse all’albo sociale. La relazione sul bilancio annuale deve essere affissa all’albo prima della riunione dell’Assemblea. I bilanci annuali devono essere consegnati al collegio dei revisori, almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea dei Soci.

TITOLO VII
Disposizioni generali
Art. 26 – Il Socio radiato per motivi diversi dalla morosità non potrà essere riammesso prima di due anni dalla data della radiazione. Se avviene un fatto grave (truffa, furto, danni apportati a persone o cose) il Socio sarà espulso e non sarà più possibile la sua riammissione. Il Socio radiato per morosità potrà essere riammesso senza alcun limite temporale, ma sarà tenuto a regolare la posizione debitoria pregressa e sarà soggetto alle disposizioni dell’art.19 del presente Statuto.
Art. 27 – Alla fine di ogni gestione il Consiglio Direttivo uscente redigerà un inventario del patrimonio sociale che dovrà essere consegnato al Consiglio Direttivo subentrante entro un mese dalla cessione della gestione.
Art. 28 – In occasione della morte di un Socio o del coniuge, la Società interviene con la bandiera listata a lutto che sarà esposta all’esterno dei locali sociali nel giorno del decesso e sino al momento del funerale. La porta principale del Sodalizio resterà chiusa durante lo svolgimento del funerale e le attività resteranno sospese per l’intera durata del rito funebre in segno di lutto.
Art. 29 – La Società Operaia di Francofonte  ha un proprio Gonfalone.

Esso si compone di un drappo color avorio merlato con in rilievo motivi floreali dello stesso colore, le scritte dorate ad arco di “SOCIETA’ OPERAIA” e sotto essa “L’UNIONE”; Al centro la scritta “FRANCOFONTE” e in basso un disegno inserito dentro una cornice rettangolare rappresentante due mani che si stringono. Sotto di questa vi è la data di costituzione della società “1876” e il tutto è contornato da due rami stilizzati con un cordoncino dorato con foglie anch’esse dorate e fruttini rossi alla sinistra mentre a destra il ramo è composto da foglie dorate con ghiande.
Nelle solennità pubbliche il Gonfalone dovrà essere portato dal Gonfaloniere ma solamente se autorizzato e nominato del Presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 30 – L’effige del Generale Giuseppe Garibaldi, Presidente Onorario Perpetuo, rimarrà esposta per sempre all’interno dei locali sociali.
Art. 31 – Le quote associative delle varie categorie di Soci, nonché i versamenti contributivi, potranno essere modificate nella loro entità secondo l’economia generale del Sodalizio. Per tale modifica è necessario il voto a maggioranza dei soci effettivi presenti intervenuti in assemblea ordinaria o straordinaria.
Art. 32 – Il Consiglio Direttivo potrà conferire ad un Socio l’incarico della riscossione dei contributi.
Art. 33 – Durante tutte le sedute assembleari le attività ricreative all’interno dei locali del Sodalizio dovranno essere sospese.
Art. 34 – Il contributo associativo annuale alla Società, per ragioni di mera contabilità, dovrà essere versato in segreteria dai Soci ordinari in un’UNICA SOLUZIONE ENTRO IL MESE DI GENNAIO. (eccezionalmente in due rate: Gennaio prima metà e saldo entro il 30 Giugno).
Art. 35 – I Soci effettivi, nel numero non inferiore al 10% dei Soci, possono formulare proposte al Consiglio Direttivo che provvederà a deliberare alla prima riunione e, comunque, non oltre un termine superiore a trenta giorni decorrente dalla loro presentazione.
Art. 36 – Ogni Socio, durante le assemblee, può richiedere al Presidente o al Consiglio Direttivo, mediante interpellanza o interrogazione, notizie relative all’attività della Società. Il Presidente dovrà rispondervi per iscritto entro trenta giorni.
Art. 37 – Il Gonfalone comporta l’assegnazione della prestigiosa carica di “Gonfaloniere” ad un Socio.
Egli, preferibilmente, dovrà essere il più giovane di età fra i Soci iscritti alla Società e dovrà portare il Gonfalone durante le cerimonie ed essere responsabile del suo uso. Al Presidente pro tempore spetterà la decisione di assegnare o revocare tale carica che, pertanto, non ha scadenza.

Art. 38 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, s’intendono richiamate le vigenti disposizioni di Legge in materia.

Art. 63 – Il Socio è obbligato di provvedere per l’istruzione ed educazione dei propri figliuoli.

Titolo VIII
<Regolamento di Mutuo Soccorso
La Società Operaia di Francofonte, così come espressamente previsto l’art. 1 dello Statuto Sociale, ha lo scopo di perseguire l’elevazione morale e materiale delle classi lavoratrici, rafforzandone lo spirito di mutua solidarietà, venendo in aiuto alle famiglie dei Soci defunti, ed in base alla disponibilità economica prevista dal bilancio, previa autorizzazione dell’Assemblea dei Soci può erogare sussidi nei casi di decesso dei propri associati. Per le finalità di cui sopra, la Società Operaia, istituisce un fondo denominato: “Fondo per contributi ai Soci defunti”, destinato come di seguito:

Ai familiari del Socio deceduto, purchè in regola con i contributi associativi, la Società Operaia corrisponderà, se richiesto, un contributo economico, stabilito annualmente dall’Assemblea Generale dei Soci, in fase di approvazione del bilancio di previsione.
Il contributo di cui sopra spetterà ai beneficiari, per il 50% al momento del decesso del Socio ed il restante 50% entro la fine dell’anno solare, se non interverrà altro decesso di Soci, altrimenti non si procederà ad alcun saldo.
In caso di decesso di un Socio, celibe o nubile, l’intero importo del contributo va dato ai genitori di quest’ultimo, in assenza di essi il contributo va corrisposto agli eredi in parti uguali, o ad altre persone diverse da questi se il Socio in vita, avrà espressamente indicato le persone beneficiarie del contributo. Nel caso in cui, non si dovessero verificare i casi di cui sopra, l’intero importo verrà utilizzato dalla Società Operaia in concorso per le esequie del Socio. L’eventuale eccedenza, andrà ad impinguare il fondo del mutuo soccorso>.

Il presente regolamento potrà essere modificato dall’Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria o straordinaria.

Esso è approvato dall’Assemblea dei Soci del 20 Gennaio 2018 e integra il precedente Statuto negli articoli non modificati.

Entra in vigore in data 21 Gennaio 2018.

Francofonte, 20 Gennaio 2018.